Statuto della Società Italiana di Emoreologia Clinica e Microcircolazione
Articolo 1
È costituita una associazione scientifica no-profit denominata “Società Italiana di Emoreologia Clinica e Microcircolazione” o in forma abbreviata “ S. I. E. C. M.”
La stessa ha origine dalla fusione e si intende la naturale continuazione culturale, temporale ed istituzionale delle associazioni “Società Italiana di Emoreologia Clinica” e “Società Italiana per lo studio della Microcircolazione” e ne fanno parte i soci delle stesse, salvo espressa rinuncia. Al momento dell’entrata in vigore del presente statuto la SISM e la SIEC si intendono contemporaneamente estinte.
Articolo 2
L’associazione ha sede scientifica presso la sede istituzionale della Presidenza, attualmente in Siena, viale Bracci n.1 Dipartimento Medicina Interna , Cardiovascolare e Geriatrica dell’Università.
Articolo 3
Scopo della associazione è quello di promuovere, sviluppare e diffondere le conoscenze sulla emoreologia e sul microcircolo, in campo teorico ed applicativo, di favorire i contatti e di promuovere la collaborazione interdisciplinare tra gli studiosi di lingua italiana; di collaborare per la realizzazione dei programmi a livello internazionale, di organizzare congressi, simposi, sia nazionali che internazionali, in Italia e all’estero, su temi attinenti i campi di interesse dottrinale , di porre in essere ogni iniziativa per la migliore realizzazione degli scopi sociali.
Articolo 4
La durata della associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata su decisione dell’assemblea dei soci.
Articolo 5
Il fondo comune della associazione è costituito:
– dalle quote associative e dai contributi dei soci il cui ammontare annuo pro capite viene stabilito dal consiglio direttivo;
– dagli eventuali acquisti effettuati con l’impiego di detti fondi;
– da eventuali elargizioni provenienti da fonti pubbliche o private;
L’associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 6
I soci si distinguono in ordinari, sostenitori ed onorari.
In prima istanza sono riconosciuti come soci ordinari gli iscritti alle associazioni “Società di Emoreologia Clinica” e “Società per lo studio della Microcircolazione.
Successivamente assumono la qualità di soci ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell’associazione con delibera dal consiglio direttivo su domanda degli interessati sostenuta dalla firma di due soci presentatori.
I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa.
Sono soci sostenitori ed onorari coloro che vengono ammessi con tale qualifica dal consiglio direttivo su proposta della presidenza.
Possono far parte della associazione, in qualità di soci sostenitori, le persone fisiche o le persone giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono finanziariamente alla vita della associazione o finanziano studi e ricerche nell’ambito degli interessi specifici della associazione od i campi affini.
Possono far parte della associazione in qualità di soci onorari gli studiosi di chiara fama che hanno dato sostanziali contributi agli sviluppi degli studi nel campo della emoreologia e della microcircolazione sia in Italia che all’estero.
Articolo 7
La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per recesso, esclusione o per morosità quando questa condizione viene rilevata per oltre due anni consecutivi.
L’associato può sempre recedere dalla associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno solare in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L’esclusione di un associato può essere deliberata all’assemblea generale quando ricorrono gravi motivi.
I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione non hanno diritto ad ottenere il rimborso delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul fondo comune della associazione
Articolo 8
Sono organi della associazione
– l’assemblea dei soci;
– il consiglio direttivo;
– il presidente.
Articolo 9
I soci si riuniscono in assemblea generale almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, anche in luogo diverso da quello della sede sociale. L’assemblea generale deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
L’assemblea generale è presieduta dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, dal vice presidente.
L’assemblea generale viene convocata dal presidente mediante avviso inserito nel programma del convegno annuale o con lettera nella quale dovranno essere espressamente indicati il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento dell’assemblea e dovrà essere formulato l’ordine del giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Detto avviso deve essere inviato a ciascun socio almeno dieci giorni prima della data della riunione.
Con lo stesso avviso potranno essere indicati il luogo, il giorno e l’ora per l’adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.
L’assemblea generale convocata secondo le modalità previste dal presente statuto e regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti.
In mancanza delle formalità di convocazione, le assemblee si reputano regolarmente costituite se totalitarie.
Può essere richiesta al convocazione di un’assemblea straordinaria da almeno 1/3 dei soci.
Articolo 10
All’assemblea generale spetta il compito di:
– proporre i temi congressuali, l’attività culturale e le linee di ricerca;
– discutere e deliberare eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio direttivo o di coloro che hanno agito in rappresentanza della associazione per fatti da loro commessi;
– decidere sulla esclusione dei soci;
– deliberare sugli oggetti attinenti alla gestione della associazione sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo nonché sulle questioni di straordinaria amministrazione;
– eleggere ogni quattro anni, tra i soci ordinari, i membri del consiglio direttivo.
All’assemblea è inoltre demandata l’approvazione di uno specifico regolamento di attuazione del presente statuto.
Articolo 11
In prima convocazione le deliberazioni della assemblea generale sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e con la partecipazione di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e sono assunte a maggioranza dei presenti.
Sia in prima che in seconda convocazione per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno dei soci (50%+1) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del fondo comune occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Nelle deliberazioni relative alla approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Di ciascuna adunanza della assemblea generale deve essere redatto, a cura del segretario il relativo resoconto di seduta sottoscritto dal presidente dal quale risultino gli atti deliberativi adottati.
I resoconti delle varie sedute, trascritti su apposito brogliaccio cartaceo dovranno essere conservati agli atti della associazione per un periodo non inferiore a quattro anni.
Può essere attivato insieme al supporto cartaceo anche un sistema informatico per la stesura e l’archiviazione dei citati verbali delle sedute assembleari.
Articolo 12
I soci non possono farsi rappresentare nella assemblea generale e pertanto non sono ammesse deleghe né per la partecipazione all’assemblea né per la manifestazione del voto.
Articolo 13
La associazione è diretta da un consiglio direttivo composto da nove membri, eletti dalla assemblea generale tra i soci ordinari.
Il primo consiglio direttivo è composto dai consiglieri delle associazioni fuse che hanno dato vita alla presente associazione.
Entro un anno dalla data della fusione l’assemblea ai sensi del presente statuto, provvederà a nominare il nuovo consiglio direttivo. Al fine di garantire la continuità culturale istituzionale e temporale con le associazioni fuse, almeno cinque dei membri del nuovo consiglio direttivo dovranno essere scelti tra i consiglieri uscenti.
Il consiglio dura in carica quattro anni.
Ciascun consigliere può essere rieletto una sola volta.
Se durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consiglio provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti, in base alla cifra elettorale risultante da verbali della votazione.
Articolo 14
Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente e due vice presidenti, di cui il più anziano assume la funzione di vice presidente vicario.
Il presidente nomina tra i membri del consiglio, il segretario tesoriere della associazione. Il consiglio direttivo attribuisce a quest’ultimo specifici compiti amministrativi gli conferisce i necessari poteri.
Il presidente nomina tra i soci ordinari un segretario del presidente che partecipa alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
Articolo 15
Il consiglio direttivo può essere convocato:
a) dal presidente o
b) su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti.
Il consiglio direttivo può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, su convocazione del presidente con avviso che potrà essere diramato indifferentemente a mezzo posta ordinaria o prioritaria, a mezzo telegramma ovvero anche tramite e-mail o fax. Nella comunicazione, in ogni caso, dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare. Detto avviso dovrà essere inviato a ciascun membro del consiglio direttivo almeno cinque giorni prima della data della riunione. In ogni caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per telegramma, da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.
Articolo 16
Il consiglio direttivo ha il compito di:
– collaborare strettamente con la presidenza nella gestione della associazione;
– di stabilire l’ammontare annuo pro capite del contributo sociale;
– di vagliare le domande di ammissione dei soci ordinari e di procedere alle relative ammissioni;
– di nominare i soci sostenitori ed onorari;
– di preparare e di sottoporre alla assemblea generale il bilancio annuale;
– di fissare la data ed il luogo delle riunioni di carattere scientifico;
– di curare l’organizzazione ed in generale di deliberare su tutte le questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione che rientrano nell’oggetto della associazione.
I singoli membri del consiglio direttivo, ad eccezione del presidente, non hanno alcun potere di rappresentanza verso l’esterno, salvo deleghe speciali.
Articolo 17
Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese con il voto favorevole di almeno tre membri. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Articolo 18
Delle deliberazioni assunte nelle adunanze del consiglio direttivo, viene redatto verbale a cura del segretario-tesoriere o di altra persona designata dal presidente, firmato dall’estensore e dal presidente.
Articolo 19
Il presidente uscente rimane a far parte del consiglio direttivo come Past President per un quadriennio senza diritto di voto. Su proposta del consiglio direttivo possono essere nominati uno o più presidenti onorari, anch’essi senza diritto di voto.
Articolo 20
Il presidente o, in caso di suo impedimento, il vice presidente vicario:
– provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea generale e del consiglio direttivo;
– attende all’amministrazione della associazione;
– rappresenta l’associazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze presso i competenti organi giurisdizionali in ogni grado e sede, nominando avvocati e procuratori alle liti.
Articolo 21
Il segretario-tesoriere, designato dal presidente tra i membri del consiglio, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il segretario-tesoriere cura la redazione dei verbali relativi alle riunioni, la regolare tenuta dei libri sociali e contabili e l’adempimento delle incombenze amministrative demandategli dal consiglio direttivo.
Articolo 22
L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio, con il conto economico e lo sottopone alla assemblea generale.
Il consiglio direttivo, per le esigenze amministrativo-contabili, può servirsi di agenzie o società di servizi esterne.
Articolo 23
In caso di estinzione della associazione, il fondo comune disponibile dovrà essere destinato alla promozione di studi e ricerche nel settore della emoreologia e della microcircolazione. Le modalità concrete di devoluzione verranno stabilite dal consiglio direttivo.
Articolo 24
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge.
Roma, li 15 novembre 2004